Pesca Sportiva



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 26 maggio 2009.

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" (09A06978) (G.U. n. 157 9-7-2009 - Suppl. Ordinario n.105).

Articolo 23- Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.

2. Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta, se non espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.

3. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

4.Nelle zone B e C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

a. esclusivamente dalle ore 6.00 fino alle ore 20.00;

b. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.Nel caso di eventuali catture accidentali di prede sotto misura, le prede dovranno essere rilasciate in acqua con la massima cautela.

c. ad una distanza superiore a 200 metri dai gavitelli di segnalazione dei siti di immersione subacquea, nel caso di ormeggio di mezzo nautico che segnala immersione in corso;

d. da terra, con massimo 2 canne singole fisse o 2 lenze a non più di 2 ami;

e. da unità navale, con bolentino anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;

f. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;

5. Nelle zone B e C dell'area marina protetta sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, in un numero limitato stabilito dal medesimo Ente gestore in base agli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, nel rispetto delle modalità di pesca di cui al precedente comma 4.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.

7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca sportiva deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva, per un numero massimo di autorizzazioni giornaliere determinato alla luce dei carichi sopportabili, con particolare attenzione alla conservazione delle seguenti specie:

a) Cernia (Ephinepleus sp.);

b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.


20/06/2018 PESCA SPORTIVA_LIBRETTO DELLE USCITE E DELLE CATTURE.
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Si ricorda ai pescatori autorizzati all'esercizio della pesca sportiva all'interno dell'AMP "Capo Rizzuto", ai sensi dell'art. 23 del Regolamento AMP (DM 26.05.2009), la necessità di detenere e riportare sul LIBRETTO DELLE USCITE E DELLE CATTURE tipologia e risultati della pesca effettuata. La regolare compilazione del LIBRETTO DELLE USCITE E DELLE CATTURE è elemento fondamentale per consentire all'Ente gestore di poter monitorare le...